Non è dovuto il risarcimento del danno se la dinamica del sinistro non è confermata in giudizio

Non è dovuto il risarcimento del danno se la dinamica del sinistro non è confermata in giudizio
10 Maggio 2022: Non è dovuto il risarcimento del danno se la dinamica del sinistro non è confermata in giudizio 10 Maggio 2022

IL CASO. Tizia conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace, la compagnia assicurativa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale causato da un altro automobilista non identificato. 

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando la compagnia assicurativa convenuta a risarcire tutti i danni subiti.

Quest’ultima proponeva appello avverso la suddetta sentenza avanti al Tribunale di Lecce, che, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda dell’attrice e condannava quest’ultima alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

L’automobilista ricorreva per Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Lecce, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale.

LA DECISIONE. Con la sentenza n. 5739 del 22 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché la ricostruzione del fatto, la valutazione della condotta dei soggetti coinvolti nel sinistro, la graduazione della colpa, integrano giudizi di merito sottratti al sindacato di legittimità “se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di visita logico-giuridico”.

La Suprema Corte, nel caso in esame, ha ritenuto che il Tribunale di Lecce avesse eseguito un ragionamento privo di vizi logici, rilevando che la dinamica del sinistro descritta dall’attrice non aveva trovato riscontro nell’istruttoria espletata.

La Corte ha evidenziato, infatti, che le riparazioni eseguite non erano compatibili con l’urto descritto, i testimoni citati dall’attrice non avevano saputo individuare il punto d’impatto, né descrivere la dinamica del sinistro, non era stato dimostrato che vi fosse l’obbligo di precedenza a carico della vettura non identificata, mentre era stata dimostrata l’elevata velocità a cui stava viaggiando l’attrice.

La Suprema Corte ha, quindi, concluso per la coerenza e la correttezza del ragionamento posto a base della decisione del Tribunale di Lecce, che aveva ritenuto non provata la dinamica del sinistro descritta dall’attrice.

Altre notizie